Quando il Legislatore travisa il significato letterale della legge

Articolo di Paola Bernuzzi pubblicato su ItaliaNotizie24

La maggior parte di noi pensa che la semplice lettura di luna legge possa immediatamente far intendere il suo significato.
Talvolta la legge si presta ad una lettura chiara: questo avviene quando essa è ben scritta e non ha subito interpretazioni di legittimità costituzionale.
Per via della separazione dei poteri che vige nel nostro ordinamento, quando la Corte costituzionale dichiara una legge o una parte di essa illegittima ai sensi dell’articolo 136 della Costituzione, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La Corte Costituzionale si limita a dichiarare l’illegittimità di una legge o di una parte di essa in maniera espressa oppure esprimendo -tramite sentenze “manipolative” – le modifiche da apportare alla parte non dichiarata conforme ai principi costituzionali. La Corte indica quindi al Legislatore cosa deve aggiungere o togliere in un testo normativo per renderlo conforme al dettato costituzionale. In verità, la Corte “comanda” al Legislatore di apportare quelle modifiche perché solo esso può modificare la Legge.

E se il Legislatore non lo fa? Questo è un guaio, poiché la legge è di fatto cambiata nel suo contenuto ma sulla “carta” rimane immutata, creando errori d’interpretazione per chi la legge. Prendiamo un esempio eclatante, l’articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali).

“Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unita’ produttiva, nell’ambito:
a) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 312 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE. delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unita’ produttiva*.
Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento”.

La lettura del periodo posto in grassetto non lascia spazio ad interpretazione: le Associazioni sindacali che possono partecipare alle trattative sono solo quelle firmatarie dei Contratti Collettivi di lavoro. Questo inciso però è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la seguente sentenza:

La Corte Costituzionale, con sentenza 3 – 23 luglio 2013, n. 231 (in G.U. 1a s.s. 31/7/2013, n. 31), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda”.

Nello specifico La Corte ha dichiarato incostituzionale l’arricolo 19 della legge 300 nella parte in cui, ferma restando la rappresentatività del Sindacato e la sua partecipazione alla stesura del Contratto Collettivo di lavoro, questo viene escluso dalle successive trattative decentrate se non ha firmato il Contratto.

A questo punto dovrebbe intervenire il Legislatore e riscrivere la norma con le modifiche apportate dalla Corte.
In questo caso l’articolo 19 della Legge 300/70 dovrebbe avere questa portata letterale:

Art. 19.
(Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali)

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad
iniziativa dei lavoratori in ogni unita’ produttiva, nell’ambito:
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie e NON di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unita’ produttiva che abbiano partecipato alla trattative e abbiano una rappresentatività a livello nazionale.

Nel Ccnl comparto Ministeri posto in essere quest’anno l’articolo 7 comma 3) recita: “3. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa nazionale sono i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente Ccnl”.

Le Organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale e che hanno partecipato alle trattative contrattuali ma non hanno firmato il contratto si sono viste escluse nell’esercitare le prerogative sindacali previste all’articolo19 della legge 300/70.

In un Paese “snello” senza cavilli burocratici, l’articolo 7 comma 3 del Ccnl sarebbe stato dichiarato nullo con la procedura dell’Autotutela da parte dell’Aran e delle altre sigle sindacali firmatarie poiché in contrasto con una norma imperativa.

Purtroppo le Os non firmatarie hanno dovuto adire ai Tribunali per far dichiarare nullo quanto in contrasto con la legge con un ingiusto esborso di quattrini anche da parte dell’Aran che partecipa al giudizio in qualità di parte pubblica.